[1]Il presente accordo restera' in vigore a tempo indeterminato ma potra' essere denunciato da ciascuno dei due Governi mediante il preavviso scritto di sei mesi; in questa ipotesi, esso cessera' di avere effetto dopo il 1 gennaio successivo alla scadenza dei sei mesi.

[2]IN FEDE DI CHE, i rispettivi Plenipotenziari hanno apposto la loro firma in calce alla presente Convenzione e vi hanno impresso il proprio sigillo.

[3]FATTO a Tunisi il 20 novembre 1969 in duplice esemplare.

[4](seguono le firme)

[5]Visto, il Ministro per gli affari esteri MORO

Testo vigente dal 29 novembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-10-22;751~art4 · fonte su Normattiva