[1]1. Il seguente testo e' inserito all'articolo 37, primo comma della convenzione del 1968, modificato dall'articolo 17 della convenzione del 1978, tra il terzo e il quarto trattino: "- in Grecia, davanti all'
[2]Parte di provvedimento in formato grafico
[3]2. Il testo dell'articolo 37, secondo comma, primo trattino della convenzione del 1968, modificato dall'articolo 17 della convenzione del 1978, e' sostituito dal testo seguente: "- ricorso in cassazione in Belgio, Grecia, Francia, Italia, Lussemburgo e nei Paesi Bassi;".
Testo vigente dal 12 novembre 1984
