[1]1. Il seguente testo e' inserito all'articolo 37, primo comma della convenzione del 1968, modificato dall'articolo 17 della convenzione del 1978, tra il terzo e il quarto trattino: "- in Grecia, davanti all'

[2]Parte di provvedimento in formato grafico

[3]2. Il testo dell'articolo 37, secondo comma, primo trattino della convenzione del 1968, modificato dall'articolo 17 della convenzione del 1978, e' sostituito dal testo seguente: "- ricorso in cassazione in Belgio, Grecia, Francia, Italia, Lussemburgo e nei Paesi Bassi;".

Testo vigente dal 12 novembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-10-18;756~art5 · fonte su Normattiva