Il testo dell'articolo 41, primo trattino della convenzione del 1968, modificato dall'articolo 20 della convenzione del 1978, e' sostituito dal testo seguente: "- ricorso in cassazione in Belgio, Grecia, Francia, Italia, Lussemburgo e nei Paesi Bassi;".

Testo vigente dal 12 novembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-10-18;756~art7 · fonte su Normattiva