Il testo dell'articolo 41, primo trattino della convenzione del 1968, modificato dall'articolo 20 della convenzione del 1978, e' sostituito dal testo seguente: "- ricorso in cassazione in Belgio, Grecia, Francia, Italia, Lussemburgo e nei Paesi Bassi;".
Testo vigente dal 12 novembre 1984
