[1]- Attivita' giudiziaria -

[2]Qualora il personale ospitato venisse coinvolto direttamente od indirettamente, in servizio o fuori servizio, in eventi che potrebbero richiedere l'intervento dell'Autorita' Giudiziaria, le Parti si consulteranno preventivamente e tempestivamente per pervenire, nel rispetto delle rispettive normative vigenti, ad un accordo che tuteli il personale interessato.

Testo vigente dal 18 aprile 2003

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2003-03-20;76~annesso-a-art13 · fonte su Normattiva