[1]Giurisdizione

[2]1. Le autorita' della Parte ospitante hanno il diritto di esercitare la propria giurisdizione sul personale militare e civile ospite per i reati commessi sul loro territorio e passibili di pena ai sensi della legislazione vigente su quel territorio, 2. Tuttavia, le Autorita' del Paese inviante hanno il diritto di esercitare prioritariamente la propria giurisdizione sui membri delle proprie Forze armate, nei seguenti casi: a. nei casi in cui le infrazioni minaccino la sicurezza o i beni del Paese inviante; b. nei casi in cui i reati commessi sono conseguenti ad atti o omissioni - dovuti a comportamento intenzionale o negligente - commessi nel corso di, o in relazione con, l'esercizio delle funzioni assegnate. 3. Nei casi in cui il suddetto personale ospite sia direttamente o indirettamente coinvolto in eventi per i quali le leggi della Parte ospitante prevedono la pena capitale, tale pena non sara' pronunciata, e qualora fosse pronunciata, ad essa non sara' data esecuzione.

Testo vigente dal 18 dicembre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-11-27;185~allegato-art10 · fonte su Normattiva