a. Le Parti informeranno gli Enti interessati, nella propria sfera di competenza, del contenuto del presente Accordo e stabiliranno regole interne per facilitarne l'attuazione. b. Ciascuna Parte interporra' i propri buoni uffici affinche' le Societa/Enti nazionali onorino gli impegni contrattuali assunti nell'ambito della collaborazione prevista dal presente Accordo. c. In conformita' delle rispettive leggi e normative nazionali, ciascuna delle Parti assistera' i contraenti dell'altra Parte nelle fasi di negoziazione contrattuale e di forniture e, in generale, in qualsiasi altra materia pertinente l'attuazione del presente Accordo.
Testo vigente dal 18 aprile 2003
