Gli accordi interuniversitari, dopo aver ottenuto l'approvazione delle autorita' competenti dei due Paesi, faranno oggetto di uno scambio di note diplomatiche in cui sara' indicato il loro contenuto, la durata della loro validita' e la data di entrata in vigore. Ogni modifica o denuncia formera' ugualmente oggetto di uno scambio di note.

Testo vigente dal 12 novembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-10-18;761~art3 · fonte su Normattiva