Successivamente all'entrata in vigore degli accordi interuniversitari, i Governi dei due Paesi autorizzeranno l'invio di propri professori nelle universita' interessate allo scopo di consentire l'attuazione dei piani di studio concordati. Tali scambi di docenti avranno luogo in conformita' alla normativa in vigore in ciascuno dei due Paesi.

Testo vigente dal 12 novembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-10-18;761~art4 · fonte su Normattiva