Gli ufficiali dello stato civile dei due Stati potranno chiedersi direttamente copia autentica dei documenti del rispettivo archivio ritenuti necessari per le trascrizioni e annotazioni cui si riferiscono gli articoli precedenti e si presteranno reciprocamente l'opportuna collaborazione. Dette certificazioni saranno rilasciate e trasmesse direttamente, senza spese per il destinatario.
Testo vigente dal 27 dicembre 1985
