Gli ufficiali dello stato civile dei due Stati potranno chiedersi direttamente copia autentica dei documenti del rispettivo archivio ritenuti necessari per le trascrizioni e annotazioni cui si riferiscono gli articoli precedenti e si presteranno reciprocamente l'opportuna collaborazione. Dette certificazioni saranno rilasciate e trasmesse direttamente, senza spese per il destinatario.

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;761~accordo-art3 · fonte su Normattiva