I documenti di cui al precedente articolo saranno rilasciati e trasmessi senza spese almeno una volta al mese agli Uffici consolari dell'altro Stato.
Testo vigente dal 27 dicembre 1985
I documenti di cui al precedente articolo saranno rilasciati e trasmessi senza spese almeno una volta al mese agli Uffici consolari dell'altro Stato.
Testo vigente dal 27 dicembre 1985
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1985-12-11;761~accordo-art2 · fonte su Normattiva