Art. 6 (Convenzione)
La presente Convenzione non dovra' in alcun modo essere interpretata come limitativa o lesiva della protezione concessa agli autori, agli artisti interpreti o esecutori, ai produttori di fonogrammi o agli organismi di radiodiffusione, in virtu' delle legislazioni nazionali o delle convenzioni internazionali.
Testo vigente dal 24 ottobre 1977
