1. Ai fini della presente convenzione, si intende per trattamento nazionale il trattamento che lo Stato Contraente, nel territorio del quale la protezione e' richiesta, accorda, a norma della legislazione nazionale:

  • a)agli artisti interpreti o esecutori, che siano suoi cittadini, per le esecuzioni realizzate, fissate per la prima volta o radiodiffuse nel suo territorio;
  • b)ai produttori di fonogrammi, che siano suoi cittadini, per i fonogrammi per la prima volta pubblicati o fissati nel suo territorio;
  • c)agli organismi di radiodiffusione aventi la loro sede sociale nel suo territorio, per le emissioni radiodiffuse da stazioni emittenti situate in tale territorio. 2. Il trattamento nazionale sara' accordato tenuto conto della protezione espressamente assicurata e delle limitazioni espressamente previste nella presente convenzione.

Testo vigente dal 3 gennaio 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-11-22;866~convenzione-art2 · fonte su Normattiva