1. La presente Convenzione non dovra' in alcun modo essere interpretata come limitativa o arrecante pregiudizio alla protezione concessa agli autori, agli artisti interpreti o esecutori, ai produttori di fonogrammi, o agli organismi di radiodiffusione, in virtu' delle leggi nazionali o delle convenzioni internazionali. 2. La legislazione nazionale di ogni Stato contraente stabilira', all'occorrenza, la durata della protezione concessa agli artisti interpreti o esecutori la cui esecuzione e' registrata su un fonogramma, nonche' le condizioni alle quali essi beneficeranno di tale protezione. 3. Nessuno Stato contraente e' tenuto ad applicare le disposizioni della presente Convenzione per quel che concerne i fonogrammi registrati prima che quest'ultima sia entrata in vigore nei confronti dello Stato considerato. 4. Ogni Stato la cui legislazione nazionale in vigore al 29 ottobre 1971 assicuri ai produttori di fonogrammi una protezione stabilita soltanto in funzione del luogo della prima registrazione puo', con una notifica depositata presso il Direttore Generale dell'Organizzazione Mondiale per la Proprieta' Intellettuale, dichiarare che applichera' tale criterio invece di quello della nazionalita' del produttore.

Testo vigente dal 12 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;404~convenzione-art7 · fonte su Normattiva