[1]CONVENZIONE tra la Repubblica italiana e la Repubblica austriaca per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

[2]La Repubblica italiana e la Repubblica austriaca, desiderose di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, hanno convenuto le seguenti disposizioni: ARTICOLO 1. (Soggetti)

[3]La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Testo vigente dal 12 novembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-10-18;762~art1 · fonte su Normattiva