[1]CONVENZIONE tra la Repubblica italiana e la Repubblica austriaca per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio
[2]La Repubblica italiana e la Repubblica austriaca, desiderose di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, hanno convenuto le seguenti disposizioni: ARTICOLO 1. (Soggetti)
[3]La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
Testo vigente dal 12 novembre 1984
