Art. 2 — Imposte considerate
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono:
- a)per quanto concerne l'Italia:
- 1)l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- 2)l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
- 3)l'imposta locale sui redditi; ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta italiana");
- b)per quanto concerne l'Austria:
- 1)l'imposta sul reddito (die Einkommensteuer);
- 2)l'imposta sulle societa' (die Korperschaftsteuer);
- 3)l'imposta sugli amministratori (die Aufsichtsratsabgabe);
- 4)l'imposta sul patrimonio (die Vermogensteuer);
- 5)l'imposta sui beni non soggetti alle imposte di successione (die Abgabe von Vermogen, die der Erbschaftssteuer entzogen sind);
- 6)l'imposta sulle imprese commerciali e industriali, ivi inclusa l'imposta applicata sull'ammontare dei salari (die Gewerbesteuer einrschliesslich der Lohnsummensteuer);
- 7)l'imposta sui terreni (die Grundsteuer);
- 8)l'imposta sulle imprese agricole e forestali (die Abgabe von land-und forstwirtschaftlichen Betrieben);
- 9)i contributi a carico delle imprese agricole e forestali a favore del fondo per la perequazione degli oneri familiari (die Beitraege von land-und forstwirtschaftlichen Betrieben zum Ausgieichsfonds fuer Familienbeihilfen);
- 10)l'imposta sul valore dei terreni edificabili (die Abgabe von Bodenwert bei unbebauten Grundstuecken); (qui di seguito indicate quali "imposta austriaca"). 3. La Convenzione si applichera' anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
Testo vigente dal 12 novembre 1984
