1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono:

  • a)per quanto concerne l'Italia:
  • 1)l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
  • 2)l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
  • 3)l'imposta locale sui redditi; ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta italiana");
  • b)per quanto concerne l'Austria:
  • 1)l'imposta sul reddito (die Einkommensteuer);
  • 2)l'imposta sulle societa' (die Korperschaftsteuer);
  • 3)l'imposta sugli amministratori (die Aufsichtsratsabgabe);
  • 4)l'imposta sul patrimonio (die Vermogensteuer);
  • 5)l'imposta sui beni non soggetti alle imposte di successione (die Abgabe von Vermogen, die der Erbschaftssteuer entzogen sind);
  • 6)l'imposta sulle imprese commerciali e industriali, ivi inclusa l'imposta applicata sull'ammontare dei salari (die Gewerbesteuer einrschliesslich der Lohnsummensteuer);
  • 7)l'imposta sui terreni (die Grundsteuer);
  • 8)l'imposta sulle imprese agricole e forestali (die Abgabe von land-und forstwirtschaftlichen Betrieben);
  • 9)i contributi a carico delle imprese agricole e forestali a favore del fondo per la perequazione degli oneri familiari (die Beitraege von land-und forstwirtschaftlichen Betrieben zum Ausgieichsfonds fuer Familienbeihilfen);
  • 10)l'imposta sul valore dei terreni edificabili (die Abgabe von Bodenwert bei unbebauten Grundstuecken); (qui di seguito indicate quali "imposta austriaca"). 3. La Convenzione si applichera' anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

Testo vigente dal 12 novembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-10-18;762~art2 · fonte su Normattiva