Art. 19 — Funzioni pubbliche
1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.
- b)Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato ed il beneficiario della remunerazione sia un residente di detto altro Stato contraente che:
- i)abbia la nazionalita' di detto Stato; o
- ii)non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi. 2. Il paragrafo 1 si applica anche alle remunerazioni ricevute dai membri del personale:
- a)delle Delegazioni Commerciali austriache in Italia; e
- b)delle agenzie o rappresentanze in Austria delle Ferrovie dello Stato italiane (FF.SS.), dell'Amministrazione dei Servizi postali o telegrafici (PP.TT.), dell'Ente italiano per il Turismo (ENIT) e della Delegazione Commerciale italiana (ICE). 3. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.
- b)Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora il pensionato sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalita'. 4. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attivita' industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione amministrativa o da un suo ente locale.
Testo vigente dal 12 novembre 1984
