1. Un professore od un insegnante il quale soggiorni temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato contraente per insegnare o condurre ricerche presso una universita', collegio, scuola od altro istituto d'istruzione e che e', o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato contraente e' esente da imposta nel detto primo Stato contraente limitatamente alle remunerazioni ricevute per tale insegnamento o ricerca. 2. Le somme che uno studente o un apprendista il quale e', o era prima, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, sono esenti da imposta in questo altro Stato a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto altro Stato.

Testo vigente dal 12 novembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-10-18;762~art20 · fonte su Normattiva