1. Le imposte riscosse in uno dei due Stati contraenti mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta del contribuente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione. 2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate di un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente e' residente certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione. 3. Le autorita' competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, in conformita' delle disposizioni dell'articolo 25 della presente Convenzione, le modalita' di applicazione del presente articolo. 4. Le associazioni di persone, costituite ai sensi della legislazione di uno Stato contraente ed ivi aventi la loro sede, possono chiedere all'altro Stato di beneficiare delle riduzioni di imposta previste dagli articoli 10, 11 e 12 della presente Convenzione, a condizione che almeno tre quarti degli utili dell'associazione siano attribuiti a persone residenti del detto primo Stato. Ai fini del presente paragrafo, il termine "associazioni di persone" designa:

  • a)per quanto concerne l'Italia: la societa' semplice, la societa' in nome collettivo, la societa' in accomandita semplice ed ogni altra associazione da persone assoggettata al medesimo regime fiscale dalla legislazione italiana;
  • b)per quanto concerne l'Austria: l'"offene Handelsgesellschaft", la "Kommanditgesellschaft" e la "Gesellschaft nach burgerlichem Recht" od ogni altra associazione di persone assoggettata al medesimo regime fiscale dalla legislazione austriaca.

Testo vigente dal 12 novembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-10-18;762~art28 · fonte su Normattiva