1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma non appena possibile. 2. La presente Convenzione entrera' in vigore 60 giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni avranno effetto:

  • a)in Italia: con riferimento ai redditi imponibili per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al 1 gennaio 1974;
  • b)in Austria: alle imposte prelevate per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al 1 gennaio 1974. 3. Le domande di rimborso o di accreditamenti d'imposta cui da' diritto la presente Convenzione con riferimento ad ogni imposta dovuta dai residenti di uno degli Stati contraenti relativa ai periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al 1 gennaio 1974 e fino all'entrata in vigore della presente Convenzione, possono essere presentate entro due anni dall'entrata in vigore della Convenzione stessa o, se piu' favorevole, dalla data in cui e' stata prelevata l'imposta.

Testo vigente dal 12 novembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-10-18;762~art29 · fonte su Normattiva