Ratifica ed esecuzione della convenzione tra Italia ed Austria per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con protocollo aggiuntivo, firmati a Vienna il 29 giugno 1981
Art. 27 — Funzionari diplomatici e consolari
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici e consolari in virtu' delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.
Testo vigente dal 12 novembre 1984
