[1]speciale internazionale

[2]1. Il segno speciale internazionale per le opere e installazioni che racchiudono forze pericolose previste nel paragrafo 7 dell'articolo 56 del Protocollo, consiste in un gruppo di tre cerchi di colore arancio vivo di eguali dimensioni, disposti sullo stesso asse e a distanza fra di loro pari al raggio, conformemente alla figura 5 che segue. 2. Il segno avra' la grandezza richiesta dalle circostanze. Potra', quando sia apposto su una grande superficie, essere ripetuto nel numero di volte richiesto dalle circostanze. Per quanto possibile, esso sara' apposto su bandiere o superfici piane in modo da essere visibile da tutte le possibili direzioni e dalla maggiore distanza possibile. 3. Su una bandiera la distanza fra i limiti esterni del segno e i lati adiacenti della bandiera sara' eguale al raggio dei cerchi. La bandiera sara' rettangolare e il fondo bianco. 4. Di notte o con visibilita' ridotta, il segno potra' essere luminescente o illuminato; potra' anche essere fatto di materiale che lo renda riconoscibile mediante mezzi tecnici di rilevamento.

[3]Figura 5 Segno internazionale speciale per le opere e le installazioni che racchiudono forze pericolose

[4]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;762~allegato-i-art16 · fonte su Normattiva