[1]distintivo internazionale

[2]1. Il segno distintivo internazionale della protezione civile, previsto nell'articolo 66 paragrafo 4 del Protocollo, e' un triangolo equilatero blu su fondo arancio. E' rappresentato nella figura 4 che segue:

[3]Figura 4 Triangolo blu su fondo arancio

[4]Parte di provvedimento in formato grafico

[5]2. Viene raccomandato:

  • a)se il triangolo blu si trova su una bandiera, un bracciale o una cotta *), che la bandiera, il bracciale o la cotta ne costituiscano il fondo arancio,
  • b)che uno dei vertici del triangolo sia rivolto verso l'alto, verticalmente,
  • c)che nessuno dei vertici del triangolo tocchi il bordo del fondo arancio. 3. Il segno distintivo internazionale avra' la grandezza richiesta dalle circostanze. Il segno sara', per quanto possibile, apposto su delle bandiere o su una superficie piana in modo da essere visibile da tutte le direzioni e dalla maggiore distanza possibile. Con riserva delle istruzioni dell'autorita' competente, il personale della protezione civile sara' dotato, per quanto possibile, di copricapo e di abiti muniti del segno distintivo internazionale. Di notte e con visibilita' ridotta, il segno potra' essere luminescente o illuminato; potra' anche essere fatto di materiale che lo renda riconoscibile mediante mezzi tecnici di rilevamento. (*) Il testo francese e quello spagnolo usano rispettivamente i termini dossard e dorsal con il quale indicano un ritaglio applicato sulla schiena. Il testo inglese, invece, usa il termine tabard per indicare una cotta, ossia una specie di giubbetto senza maniche che copre il petto e la schiena. Si e' seguito l'esempio inglese e si e' usato il termine cotta, perche', dato lo scopo, che si vuole raggiungere con il segno distintivo in questione - rendere visibile una persona addetta alla protezione civile sia di fronte che di schiena - l'indumento piu' adatto da usare appare, appunto, una cotta, similmente a quanto viene praticato per il personale addetto alla manutenzione delle strade.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;762~allegato-i-art15 · fonte su Normattiva