[1]delle opere e installazioni che racchiudono forze pericolose

[2]1. Le opere o installazioni che racchiudono forze pericolose, cioe' le dighe di protezione o di ritenuta e le centrali nucleari per la produzione di energia elettrica, non saranno oggetto di attacchi, anche se costituiscono obiettivi militari, se tali attacchi possono provocare la liberazione di dette forze e causare, di conseguenza, gravi perdite alla popolazione civile. Gli altri obiettivi militari situati su o in prossimita' di dette opere o installazioni non saranno oggetto di attacchi, se questi possono provocare la liberazione di forze pericolose e, di conseguenza, causare gravi perdite alla popolazione civile. 2. La protezione speciale contro gli attacchi prevista dal paragrafo 1 cessera':

  • a)nei riguardi delle dighe di protezione o di ritenuta, soltanto nel caso in cui esse siano utilizzate per scopi diversi dalla loro normale funzione e per l'appoggio regolare, importante e diretto a operazioni militari, e se tali attacchi sono il solo mezzo pratico per porre fine a detto appoggio;
  • b)nei riguardi delle centrali nucleari per la produzione di energia elettrica, soltanto nel caso in cui esse forniscano corrente elettrica per l'appoggio regolare, importante e diretto a operazioni militari, e se tali attacchi sono il solo mezzo pratico per porre fine a detto appoggio;
  • c)nei riguardi degli altri obiettivi militari situati su o in prossimita' di dette opere o installazioni, soltanto nel caso in cui essi siano utilizzati per l'appoggio regolare, importante e diretto a operazioni militari, e se tali attacchi sono il solo mezzo pratico per porre fine a detto appoggio. 3. In tutti i casi, la popolazione civile e le persone civili continueranno a beneficiare di tutte le protezioni che sono loro attribuite dal diritto internazionale, incluse le misure di precauzione previste nell'articolo 57. Se la protezione cessa e se una delle opere e installazioni o uno degli obiettivi militari menzionati nel paragrafo 1 viene attaccato, tutte le precauzioni praticamente possibili dovranno essere prese per evitare che le forze pericolose siano liberate. 4. E' vietato di fare oggetto di rappresaglie una delle opere e installazioni o uno degli obiettivi militari menzionati nel paragrafo 1. 5. Le Parti in conflitto faranno di tutto per non collocare obiettivi militari in prossimita' delle opere o installazioni menzionate nel paragrafo 1. Nondimeno, gli apprestamenti costruiti al solo scopo di difendere contro gli attacchi le opere o installazioni predette, sono autorizzati e non saranno essi stessi oggetto di attacchi, a condizione che non siano utilizzati nella condotta delle ostilita', salvo che per le azioni difensive necessarie per rispondere agli attacchi contro le opere o istallazioni protette, e nell'intesa che il loro armamento sia limitato alle armi che possono servire solo a respingere un'azione nemica contro le opere o installazioni protette. 6. Le Alte Parti contraenti e le Parti in conflitto sono insistentemente invitate a concludere fra di loro altri accordi per assicurare una protezione supplementare ai beni che racchiudono forze pericolose. 7. Per facilitare l'identificazione dei beni protetti dal presente articolo, le Parti in conflitto potranno contrassegnarle mediante un distintivo speciale consistente in un gruppo di tre cerchi di colore arancio vivo, disposti su uno stesso asse come specificato nell'articolo 16 dell'Allegato I al presente Protocollo. L'assenza di una tale segnaletica non dispensa in nulla le Parti in conflitto dagli obblighi derivanti dal presente articolo.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;762~art56 · fonte su Normattiva