[1]facoltativo

[2]1. Con riserva delle disposizioni dell'articolo 6 del presente Regolamento, i segnali stabiliti nel presente capitolo per uso esclusivo delle unita' e mezzi di trasporto sanitari, non potranno essere utilizzati per altri scopi. L'impiego di tutti i segnali indicati nel presente capitolo e' facoltativo. 2. Gli aeromobili sanitari che, per mancanza di tempo o a causa delle loro caratteristiche, non possono essere contrassegnati col segno distintivo, possono usare i segnali distintivi autorizzati nel presente capitolo. Tuttavia, il metodo di segnalazione piu' efficace per un aeromobile sanitario ai fini della sua identificazione e del suo riconoscimento, consiste nell'impiego di un segnale visivo, sia esso il segno distintivo o il segnale luminoso definito nell'articolo 6, o ambedue, completato dagli altri segnali menzionati negli articoli 7 e 8 del presente Regolamento.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;762~allegato-i-art5 · fonte su Normattiva