[1]qualificato

[2]1. Fin dal tempo di pace, le Alte Parti contraenti procureranno, con l'aiuto delle Societa' nazionali della Croce Rossa (Mezzaluna Rossa, Leone e Sole Rosso), di formare personale qualificato per facilitare l'applicazione delle Convenzioni e del presente Protocollo e, in particolare, le attivita' delle Potenze protettrici. 2. Il reclutamento e la formazione di detto personale rientrano nella competenza nazionale. 3. Il Comitato internazionale della Croce Rossa terra' a disposizione delle Alte Parti contraenti le liste delle persone in tal modo formate, che le Alte Parti contraenti avessero compilato e gli avessero a tal fine comunicato. 4. Le condizioni in base alle quali detto personale sara' impiegato fuori del territorio nazionale saranno oggetto, in ogni singolo caso, di accordi speciali fra le Parti interessate.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;762~art6 · fonte su Normattiva