1. Il segno distintivo sara', per quanto possibile, apposto su delle bandiere o su una superficie piana in modo da essere visibile da tutte le possibili direzioni e dalla maggiore distanza possibile. 2. Con riserva delle istruzioni dell'autorita' competente, il personale sanitario e religioso che svolge i propri compiti sul campo di battaglia sara' dotato, per quanto possibile, di copricapo e abiti muniti del segno distintivo.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;762~allegato-i-art4 · fonte su Normattiva