1. Il segno distintivo sara', per quanto possibile, apposto su delle bandiere o su una superficie piana in modo da essere visibile da tutte le possibili direzioni e dalla maggiore distanza possibile. 2. Con riserva delle istruzioni dell'autorita' competente, il personale sanitario e religioso che svolge i propri compiti sul campo di battaglia sara' dotato, per quanto possibile, di copricapo e abiti muniti del segno distintivo.
Testo vigente dal 27 dicembre 1985
