[1]radio

[2]1. Il segnale radio consistera' in un messaggio radiotelefonico o radiotelegrafico preceduto da un segnale distintivo di priorita' stabilito e approvato da una Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni. Tale segnale sara' emesso tre volte prima dell'indicativo di chiamata del trasporto sanitario interessato. Il messaggio sara' emesso in inglese a intervalli appropriati, su una o piu' frequenze specificate come previsto nel paragrafo 3. L'uso del segnale di priorita' sara' riservato esclusivamente alle unita' e mezzi di trasporto sanitari. 2. Il messaggio radio, preceduto dal segnale distintivo di priorita' indicato nel paragrafo 1, dovra' contenere i seguenti elementi:

  • a)indicativo di chiamata del mezzo di trasporto sanitario;
  • b)posizione del mezzo di trasporto sanitario;
  • c)numero e tipo dei mezzi di trasporto sanitario;
  • d)itinerario previsto;
  • e)durata del viaggio e ora di partenza e di arrivo previste, secondo il caso;
  • f)altre informazioni quali l'altitudine di volo, le radio frequenze di ascolto, la terminologia convenzionale, i modi e codici dei sistemi di radar secondari di sorveglianza. 3. Per facilitare le comunicazioni indicate nei paragrafi 1 e 2, nonche' le comunicazioni indicate negli articoli 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 del Protocollo, le Alte Parti contraenti, le Parti in conflitto o una di queste ultime, agendo di comune accordo o separatamente, possono stabilire, conformemente alla Tavola di ripartizione delle bande di frequenza inclusa nel Regolamento delle radiocomunicazioni allegato alla Convenzione internazionale delle telecomunicazioni, e pubblicare le frequenze nazionali da esse scelte per tali comunicazioni. Dette frequenze dovranno essere notificate all'Unione internazionale delle telecomunicazioni, conformemente alla procedura approvata da una Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;762~allegato-i-art7 · fonte su Normattiva