per la convocazione o l'annullamento di conferenze mondiali o di assemblee di radiocomunicazioni a richiesta dei Membri dell'Unione o su proposta del Consiglio 299 1. Le procedure enunciate nelle disposizioni qui di seguito si applicano alla convocazione di una seconda conferenza mondiale di normalizzazione delle telecomunicazioni nell'intervallo compreso tra due successive Conferenze di plenipotenziari ed alla determinazione del luogo preciso e delle date esatte di questa conferenza, o all'annullamento di una seconda conferenza mondiale delle radiocomunicazioni o di una seconda assemblea delle radiocomunicazioni. 300 2. (1) I Membri dell'Unione che desiderano che sia convocata una seconda conferenza mondiale di normalizzazione delle telecomunicazioni sia convocata, ne informano il Segretario generale indicando il luogo e le date della conferenza. 301 (2) Il Segretario generale, avendo ricevuto richieste concordanti provenienti da almeno un quarto dei Membri, ne informa immediatamente tutti i Membri con i mezzi di telecomunicazioni piu' appropriati, pregandoli di indicare entro sei settimane, se accettano o meno la proposta formulata. 302 (3) Se la maggioranza dei Membri, determinata secondo le disposizioni del numero 47 della presente Convenzione, si pronuncia a favore dell'insieme della proposta, vale a dire accetta sia il luogo sia le date proposte, il Segretario generale ne informa immediatamente tutti i Membri con i mezzi di telecomunicazione piu' appropriati. 303 (4) Se la proposta accettata mira a riunire la conferenza in un luogo diverso dalla sede dell'Unione, il Segretario generale, in accordo con il governo invitante, adotta le disposizioni necessarie per la convocazione della Conferenza. 304 (5) Se l'insieme della proposta (luogo e date) non e' accettato dalla maggioranza dei membri determinata secondo le disposizioni del numero 47 della presente Convenzione, il Segretario generale comunica le risposte ricevute ai Membri dell'Unione, invitandoli a pronunciarsi in maniera definitiva, entro sei settimane dalla data di ricezione, sul punto o sui punti controversi. 305 (6) Questi punti sono considerati come adottati quando sono stati approvati dalla maggioranza dei Membri, determinata secondo le disposizioni del numero 47 della presente Convenzione. 306 3. (1) Ogni Membro dell'Unione che desidera che una seconda conferenza mondiale delle radiocomunicazioni o una seconda assemblea delle radiocomunicazioni sia annullata, ne informa il Segretario generale. Il Segretario generale, nel ricevere richieste concordanti provenienti da almeno un quarto dei Membri, ne informa immediatamente tutti i Membri con i mezzi di telecomunicazione piu' appropriati pregandoli di indicargli, entro un termine di sei settimane, se accettano o non la proposta formulata. 307 (2) Se la maggioranza dei Membri, determinata secondo le disposizioni del numero 47 della presente Convenzione, si pronuncia a favore della proposta, il Segretario generale ne informa immediatamente tutti i Membri con i mezzi di telecomunicazione piu' appropriati e la conferenza o l'assemblea sono annullate. 308 4. Le procedure indicate ai numeri 301 a 307 di cui sopra, ad eccezione del numero 306 sono altresi' applicabili quando viene presentata dal Consiglio una proposta volta a convocare una seconda conferenza mondiale di normalizzazione delle telecomunicazioni o ad annullare una seconda assemblea delle radiocomunicazioni. 309 5. Ogni Membro dell'Unione che desidera sia convocata una seconda conferenza mondiale delle telecomunicazioni internazionali, presenta una proposta a tal fine alla Conferenza di plenipotenziari; l'ordine del giorno, il luogo preciso e le date esatte di tale conferenza sono determinate in conformita' con le disposizioni dell'articolo 3 della presente Convenzione.

Testo vigente dal 17 febbraio 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-01-31;61~convenzione-art26 · fonte su Normattiva