conferenze 23 1. Secondo le disposizioni pertinenti della Costituzione, le conferenze mondiali dell'Unione qui di seguito elencate sono di regola convocate nell'intervallo intercorrente tra due Conferenze di plenipotenziari: 24 a) due conferenze mondiali delle radiocomunicazioni; 25 b) una conferenza mondiale per lo sviluppo delle telecomunicazioni; 26 c) una conferenza mondiale per lo sviluppo delle telecomunicazioni; 27 d) due assemblee delle radiocomunicazioni abbinate, per luogo e date, alle conferenze mondiali delle radiocomunicazioni; 28 2. A titolo eccezionale, nel periodo compreso tra due Conferenze di plenipotenziari: 29 - la seconda conferenza mondiale delle radiocomunicazioni e l'assemblea delle radiocomunicazioni che vi e' abbinata possono essere annullate, oppure una delle due puo' essere annullata anche se l'altra e' convocata; 30 - puo' essere indetta una conferenza di normalizzazione delle telecomunicazioni addizionale. 31 3. Questi provvedimenti sono adottati: 32 a) su decisione di una Conferenza di plenipotenziari; 33 b) su raccomandazione della precedente Conferenza mondiale del settore interessato, con riserva di approvazione da parte del Consiglio; 34 c) su richiesta di almeno un quarto dei Membri dell'Unione, indirizzata individualmente al Segretario generale; 35 d) o su proposta del Consiglio. 36 4. Una conferenza regionale delle radiocomunicazioni puo' essere convocata: 37 a) su decisione di una Conferenza di plenipotenziari; 38 b) su raccomandazione di una precedente conferenza mondiale o regionale delle radiocomunicazioni, con riserva dell'approvazione del Consiglio; 39 c) su richiesta di almeno un quarto dei Membri dell'Unione appartenenti alla regione interessata, indirizzata individualmente al Segretario generale; 40 d) su proposta del Consiglio. 41 5. (1) Il luogo preciso e le date esatte di una Conferenza mondiale o regionale o di un'assemblea delle radiocomunicazioni possono essere stabilite da una Conferenza di plenipotenziari. 42 (2) In mancanza di decisioni su questo argomento, il luogo preciso e le date esatte sono determinate dal Consiglio con l'accordo della maggioranza dei Membri dell'Unione se si tratta di una conferenza mondiale o di un'assemblea delle radiocomunicazioni e della maggioranza dei Membri dell'Unione appartenenti alla regione interessata se si tratta di una conferenza regionale; in entrambi i casi si applicano le disposizioni del numero 47 qui di seguito. 43 6. (1) Il luogo preciso e le date esatte di una conferenza o di un'assemblea possono essere modificate: 44 a) su richiesta di almeno un quarto dei membri dell'Unione se si tratta di una conferenza mondiale o di un'assemblea, o di un quarto dei Membri dell'Unione appartenenti alla regione interessata se si tratta di una conferenza regionale. Le richieste sono indirizzate individualmente al Segretario generale che interpella il Consiglio a fini di approvazione; 45 b) su proposta del Consiglio. 46 (2) Nei casi di cui ai numeri 44 e 45 di cui sopra, le modifiche proposte sono definitivamente adottate solo con l'accordo della maggioranza dei Membri dell'Unione se si tratta di una conferenza mondiale o di un'assemblea, o della maggioranza dei Membri dell'Unione appartenenti alla regione in questione se si tratta di una conferenza regionale, con riserva delle disposizioni del numero 47 qui di seguito. 47 7. Per quanto riguarda le consultazioni di cui ai numeri 42, 46, 118, 123, 138, 302, 304, 305, 307 e 312 della presente Convenzione, i Membri dell'Unione che non hanno risposto entro il termine stabilito dal Consiglio saranno considerati come non aventi partecipato a tali consultazioni e non saranno di conseguenza presi in considerazione nel calcolo della maggioranza. Se il numero delle risposte ricevute non supera la meta' del numero dei Membri dell'Unione consultati, si procedera' ad una nuova consultazione il cui risultato e' determinante a prescindere dal numero di voti dati. 48 8. (1) Le conferenze mondiali di telecomunicazioni internazionali sono convocate su decisione della Conferenza dei plenipotenziari. 49 (2) Le disposizioni concernenti la convocazione di una conferenza mondiale delle radiocomunicazioni, l'adozione del suo ordine del giorno e le condizioni di partecipazione si applicano ugualmente, a seconda della convenienza, alle conferenze mondiali delle telecomunicazioni internazionali.

Testo vigente dal 17 febbraio 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-01-31;61~convenzione-art3 · fonte su Normattiva