[1]distintivo

[2]Il segno distintivo della croce rossa, della mezzaluna rossa o del leone e sole rosso, su fondo bianco, sara', sotto il controllo dell'autorita' competente interessata, portato dal personale sanitario e religioso, e inalberato dalle unita' e mezzi di trasporto sanitari. Esso dovra' essere rispettato in ogni circostanza. Non dovra' essere impiegato abusivamente.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;762~allegato-ii-art12 · fonte su Normattiva