[1]delle unita' e mezzi di trasporto sanitari

[2]1. Le unita' e mezzi di trasporto sanitari saranno rispettati e protetti in ogni tempo, e non saranno oggetto di attacchi. 2. La protezione dovuta alle unita' e mezzi di trasporto sanitari potra' cessare solo nel caso in cui essi siano utilizzati per commettere atti ostili, al di fuori della loro funzione umanitaria. Tuttavia, la protezione cessera' soltanto dopo una intimazione che, avendo fissato, quando occorra, un termine ragionevole, sia rimasta senza effetto.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;762~allegato-ii-art11 · fonte su Normattiva