[1]e natura

[2]1. Il segno distintivo (rosso su fondo bianco) dovra' avere le dimensioni richieste dalle circostanze. Le Alte Parti contraenti possono ispirarsi per la forma della croce, della mezzaluna o leone e sole ai modelli della figura 2. 2. Di notte o con visibilita' ridotta, il segno distintivo potra' essere luminescente o illuminato; potra' anche essere fatto di materiale che lo renda riconoscibile mediante mezzi tecnici di rilevamento.

[3]Figura 2 Segni distintivi in rosso su fondo bianco

[4]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;762~allegato-i-art3 · fonte su Normattiva