1. Un mercenario non ha diritto allo statuto di combattente o di prigioniero di guerra. 2. Con il termine "mercenario" si intende ogni persona:

  • a)che sia appositamente reclutata, localmente o all'estero, per combattere in un conflitto armato;
  • b)che di fatto prenda parte diretta alle ostilita';
  • c)che prenda parte alle ostilita' spinta dal desiderio di ottenere un profitto personale, e alla quale sia stata effettivamente promessa, da una Parte in conflitto o a suo nome, una remunerazione materiale nettamente superiore a quella promessa o corrisposta ai combattenti aventi rango e funzioni similari nelle forze armate di detta Parte;
  • d)che non sia cittadino di una Parte in conflitto, ne' residente di un territorio controllato da una Parte in conflitto;
  • e)che non sia membro delle forze armate di una Parte in conflitto; e
  • f)che non sia stato inviato da uno Stato non Parte nel conflitto in missione ufficiale quale membro delle forze armate di detto Stato.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;762~art47 · fonte su Normattiva