1. Un mercenario non ha diritto allo statuto di combattente o di prigioniero di guerra. 2. Con il termine "mercenario" si intende ogni persona:
- a)che sia appositamente reclutata, localmente o all'estero, per combattere in un conflitto armato;
- b)che di fatto prenda parte diretta alle ostilita';
- c)che prenda parte alle ostilita' spinta dal desiderio di ottenere un profitto personale, e alla quale sia stata effettivamente promessa, da una Parte in conflitto o a suo nome, una remunerazione materiale nettamente superiore a quella promessa o corrisposta ai combattenti aventi rango e funzioni similari nelle forze armate di detta Parte;
- d)che non sia cittadino di una Parte in conflitto, ne' residente di un territorio controllato da una Parte in conflitto;
- e)che non sia membro delle forze armate di una Parte in conflitto; e
- f)che non sia stato inviato da uno Stato non Parte nel conflitto in missione ufficiale quale membro delle forze armate di detto Stato.
Testo vigente dal 27 dicembre 1985
