1. Malgrado ogni altra disposizione delle Convenzioni o del presente Protocollo, un membro delle forze armate di una Parte in conflitto caduto in potere di una Parte avversaria mentre svolge attivita' di spionaggio, non avra' diritto allo statuto di prigioniero di guerra e potra' essere trattato come spia. 2. Un membro delle forze armate di una Parte in conflitto che raccoglie o cerca di raccogliere, per conto di detta parte, informazioni in un territorio controllato da una Parte avversaria, non sara' considerato come svolgente attivita' di spionaggio se, cio' facendo, riveste l'uniforme delle proprie forze armate. 3. Un membro delle forze armate di una Parte in conflitto che sia residente di un territorio occupato da una Parte avversaria, e che raccoglie o cerca di raccogliere, per conto della Parte da cui dipende, informazioni di interesse militare in detto territorio, non sara' considerato come svolgente attivita' di spionaggio, salvo che, cio' facendo, egli agisca sotto falsi pretesti o in modo deliberatamente clandestino. Inoltre, detto residente non perdera' il diritto allo statuto di prigioniero di guerra e non potra' essere trattato come spia, se non nel caso in cui egli sia catturato mentre svolge attivita' di spionaggio. 4. Un membro delle forze armate di una Parte in conflitto che non sia residente di un territorio occupato da una Parte avversaria e che abbia svolto attivita' di spionaggio in detto territorio, non perdera' il diritto allo statuto di prigioniero di guerra e non potra' essere trattato come spia, se non nel caso in cui egli sia catturato prima di aver raggiunto le forze armate alle quali appartiene.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;762~art46 · fonte su Normattiva