[1]fondamentale

[2]Allo scopo di assicurare il rispetto e la protezione della popolazione civile e dei beni di carattere civile, le Parti in conflitto dovranno fare, in ogni momento, distinzione fra la popolazione civile e i combattenti, nonche' fra i beni di carattere civile e gli obiettivi militari, e, di conseguenza, dirigere le operazioni soltanto contro obiettivi militari.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;762~art48 · fonte su Normattiva