[1]PROTOCOLLO DEL 1983 RECANTE NUOVA PROROGA DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALL'AIUTO ALIMENTARE DEL 1980

[2]Le parti contraenti del presente protocollo, considerando che la convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1980, in appresso denominata "la convenzione", facente parte dell'accordo internazionale sul grano del 1971, che e' stato prorogato mediante protocollo del 1981, giunge a scadenza il 30 giugno 1983, hanno convenuto quanto segue:

[3]ARTICOLO I. (Proroga, scadenza e denuncia della convenzione)

[4]Fatte salve le disposizioni dell'articolo II del presente protocollo, la convenzione rimarra' in vigore tra le parti contraenti del medesimo fino al 30 giugno 1986, restando tuttavia inteso che, qualora un nuovo accordo in materia di aiuto alimentare entri in vigore anteriormente al 30 giugno 1986, il presente protocollo rimarra' in vigore soltanto fino alla data di entrata in vigore del nuovo accordo.

Testo vigente dal 12 novembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-10-24;763~protocollo-arti · fonte su Normattiva