[1]ARTICOLO II. (Disposizioni della convenzione inoperanti)

[2]Le seguenti disposizioni della convenzione sono considerate inoperanti a decorrere dal 1 luglio 1983:

  • a)articolo XII,
  • b)articolo XVII,
  • c)paragrafo 1 dell'articolo XVIII.

Testo vigente dal 12 novembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-10-24;763~protocollo-artii · fonte su Normattiva