[1]ARTICOLO VI. (Ratifica, accettazione o approvazione)
[2]Il presente protocollo e' sottoposto alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione di ogni governo firmatario, conformemente alle sue proprie procedure costituzionali. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il depositario entro il 30 giugno 1983, restando tuttavia inteso che il comitato dell'aiuto alimentare istituito a norma della convenzione (in appresso denominato "comitato") puo' accordare una o piu' proroghe del termine ad ogni governo firmatario che non abbia depositato il proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione entro tale data.
Testo vigente dal 12 novembre 1984
