[1]ARTICOLO VI. (Ratifica, accettazione o approvazione).

[2]Il presente Protocollo e' sottoposto alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione di ogni governo firmatario, conformemente alle su proprie procedure costituzionali. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il depositario entro il 30 giugno 1981, restando tuttavia inteso che il comitato dell'aiuto alimentare istituito a norma della convenzione (in appresso denominato "comitato") puo' accordare una o piu' proroghe del termine ad ogni governo firmatario che non abbia depositato il proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione entro tale dati.

Testo vigente dal 13 dicembre 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-12-03;912~protocollo-artvi · fonte su Normattiva