[1]ARTICOLO VIII. (Adesione)

[2]1. Il presente protocollo e' aperto all'adesione di ogni governo di cui all'articolo III, paragrafo 3, della convenzione che non abbia firmato detto protocollo. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il depositario entro il 30 giugno 1983, restando tuttavia inteso che il comitato puo' accordare una o piu' proroghe del termine ad ogni governo che non abbia depositato il proprio strumento di adesione entro tale data. 2. Quando il presente protocollo sara' entrato in vigore conformemente al disposto del suo articolo IX, esso sara' aperto all'adesione di ogni governo diverso da quelli di cui all'articolo III, paragrafo 3, della convenzione, alle condizioni che il comitato riterra' opportune. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il depositario. 3. Ogni governo aderente al presente protocollo a norma del paragrafo 1 o del paragrafo 2 del presente articolo puo' depositare presso il depositario una dichiarazione di applicazione provvisoria del presente protocollo, in attesa del deposito del suo strumento di adesione. Esso applica il presente protocollo in via provvisoria ed e' ritenuto provvisoriamente parte contraente dello stesso.

Testo vigente dal 12 novembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-10-24;763~protocollo-artviii · fonte su Normattiva