[1]in vigore

[2]1. Il presente accordo entrera' in vigore a titolo definitivo il 1 aprile 1981 o ad una data qualsiasi dei due mesi successivi, se a tale data i governi rappresentanti almeno cinque paesi esportatori che raggruppano almeno l'80% delle esportazioni totali dei paesi elencati nell'allegato D e i governi rappresentanti paesi importatori che raggruppano almeno il 70% delle importazioni totali, quali sono indicate all'allegato E, avranno depositato il loro strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione presso il depositario. Esso entrera' inoltre in vigore a titolo definitivo dopo essere entrato in vigore a titolo provvisorio e quando saranno state raggiunte le percentuali di cui sopra, in seguito al deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. 2. Se il presente accordo non sara' entrato in vigore a titolo definitivo in conformita' del paragrafo I, entrera' in vigore a titolo provvisorio il 1 aprile 1981 o ad una data qualsiasi dei due mesi successivi, se a tale data i governi rappresentanti cinque paesi esportatori che raggruppano almeno l'80% delle esportazioni totali dei paesi elencati nell'allegato D e i governi rappresentanti paesi importatori che raggruppano almeno il 70% delle importazioni totali, quali sono indicate nell'allegato E, avranno depositato il loro strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione o di adesione, oppure avranno notificato al depositario che applicheranno il presente accordo a titolo provvisorio quando entrera' in vigore. Questi governi saranno membri a titolo provvisorio. 3. Se le condizioni di entrata in vigore di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2 non saranno riunite entro il 31 maggio 1981, il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite convochera', entro il piu' breve termine, una riunione dei governi che hanno depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione oppure che hanno reso noto al depositario l'intento di applicare il presente accordo a titolo provvisorio. I governi suddetti potranno decidere di mettere in vigore il presente accordo fra di loro a titolo provvisorio o definitivo, interamente o parzialmente. Durante il periodo in cui il presente accordo sara' in vigore a titolo provvisorio ai termini del presente paragrafo, i governi che avranno deciso di metterlo in vigore fra di loro a titolo provvisorio, interamente o parzialmente, saranno membri a titolo provvisorio. Tali governi potranno riunirsi per riesaminare la situazione e decidere se il presente accordo entrera' in vigore fra di loro a titolo definitivo, se rimarra' in vigore a titolo provvisorio o se cessera' di essere in vigore.

Testo vigente dal 27 giugno 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-05-02;307~art66 · fonte su Normattiva