[1]CONVENZIONE tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, commerciale e di stato delle persone

[2]Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica araba d'Egitto, esprimendo il senso profondo delle relazioni di amicizia che legano la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto e desiderando consolidare tali relazioni e realizzare piu' ampia e intensa collaborazione nel settore giudiziario hanno deciso di concludere una Convenzione che regoli il riconoscimento e l'esecuzione nell'ambito dei due Stati delle sentenze in materia civile, commerciale e di stato delle persone, Ed hanno a tal fine designato quali loro plenipotenziari: per la Repubblica italiana:

[3]Sen. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO Ministro di grazia e giustizia per la Repubblica araba d'Egitto:

[4]AHIMED SAMIH TALAAT Ministro della giustizia i quali, dopo essersi scambiati i propri pieni poteri e avendoli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

[5]Articolo I.

[6]1. Le decisioni pronunciate dai tribunali di uno dei due Stati in materia civile, commerciale e di stato delle persone e aventi efficacia di cosa giudicata sono riconosciute efficaci nell'altro Stato se i tribunali dello Stato nel quale la decisione e' stata pronunciata sono competenti ai sensi degli articoli seguenti e se l'ordinamento giuridico dello Stato richiesto non riserva ai propri tribunali o a quelli di un terzo Stato la competenza esclusiva a pronunciare la decisione stessa. 2. Per "decisione", ai sensi della presente Convenzione, si intende qualsiasi decisione, comunque denominata, pronunciata in procedimenti giudiziari o di volontaria giurisdizione dai tribunali di uno dei due Stati. 3. La presente Convenzione si applica anche alle decisioni in materia civile, rese in un procedimento penale. Sono invece esclusi i provvedimenti d'urgenza e cautelari, nonche' le decisioni in materia di fallimento, di concordato e procedure analoghe ed in materia di successione, di tasse e di imposte.

Testo vigente dal 18 novembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-10-24;764~arti · fonte su Normattiva