[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - Il testo facente fede e' unicamente quello in inglese.

[2]ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ARABA DI EGITTO RELATIVO AI SERVIZI AEREI TRA ED OLTRE I LORO RISPETTIVI TERRITORI Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Araba di Egitto facenti parte della Convenzione relativa all'Aviazione Civile Internazionale firmata a Chicago il 7 dicembre 1944;

[3]desiderosi di concludere un accordo, al fine di regolare i servizi aerei tra i loro rispettivi territori e al di la' di essi; hanno convenuto quanto segue:

[4]Articolo 1. Definizioni

[5]Ai fini del presente Accordo, a meno che il contesto non richieda diversamente:

  • a)col termine "la Convenzione", si intende la Convenzione relativa all'Aviazione Civile Internazionale, firmata a Chicago il 7 Dicembre 1944, ed include qualsiasi Annesso previsto dall'articolo 90 di quella Convenzione e qualsiasi emendamento degli Annessi o della Convenzione previsti dagli Articoli 90 e 94 e nella misura in cui questi Annessi ed emendamenti siano diventati effettivi o siano stati ratificati da entrambe le Parti Contraenti;
  • b)col termine "Autorita' Aeronautica", si intende, per quanto riguarda la Repubblica italiana, il Ministero dei Trasporti - Direzione Generale dell'Aviazione Civile o qualsiasi Persona o Ente autorizzato ad esercitare le particolari funzioni a cui il presente Accordo si riferisce; e per quanto riguarda la Repubblica Araba di Egitto, si intende il Capo dell'Aviazione Civile o qualsiasi Persona o Ente autorizzato ad esercitare le particolari funzioni a cui il presente Accordo si riferisce;
  • c)col termine "compagnia designata", si intende una compagnia che a mezzo di una notifica scritta e' stata designata da una delle due Parti Contraenti all'altra Parte Contraente, come previsto dall'Articolo 4 del presente Accordo, per l'esercizio dei servizi previsti sulle rotte specificate nell'Annesso;
  • d)col termine "territorio", in riferimento ad uno Stato si intende quanto stabilito nell'Articolo 2 della Convenzione;
  • e)coi termini "servizio aereo", "servizio aereo internazionale", "compagnia" e "scalo non commerciale", si intende quanto stabilito nell'Articolo 96 della Convenzione.

Testo vigente dal 24 gennaio 1979

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urn:nir:stato:legge:1978-12-21;910~art1 · fonte su Normattiva