[1]Allegato

[2]ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA DI EGITTO SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE

[3]Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Araba di Egitto, desiderosi di permettere ai condannati di scontare la loro pena privativa della liberta' nel Paese di cui sono cittadini, al fine di facilitare il loro reinserimento sociale,

[4]Hanno concordato le seguenti disposizioni:

[5]Art. 1.

[6]Ai fini del presente Accordo, l'espressione:

  • 1)«Condanna», significa esclusivamente qualsiasi pena o misura privativa della liberta' personale, inflitta dal giudice a seguito della commissione di un illecito penale;
  • 2)«sentenza», significa una decisione del giudice con la quale venga inflitta una condanna;
  • 3)«Stato di condanna», significa lo Stato in cui e' stata inflitta la condanna alla persona che puo' essere o e' gia' stata trasferita;
  • 4)«Stato di esecuzione», significa lo Stato in cui la persona puo' essere, o e' gia' stata trasferita;
  • 5)«Persona condannata», significa ogni persona nei cui confronti e' stata pronunciata una decisione di condanna.

Testo vigente dal 18 febbraio 2013

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urn:nir:stato:legge:2013-02-07;14~art1 · fonte su Normattiva