La presente Convenzione non disciplina le vendite:
- a)di merci acquistate per uso personale, familiare o domestico, a meno che il venditore, in un qualsiasi momento anteriore alla conclusione o al momento della conclusione del contratto, non sapesse e non fosse tenuto a sapere che tali merci erano comprate per tale uso;
- b)all'asta;
- c)su pignoramento o effettuata in qualsiasi altro modo per ordine del giudice;
- d)di valori mobiliari, effetti commerciali e valute;
- e)di navi, battelli, aliscafi o aeronavi;
- f)di elettricita'.
Testo vigente dal 27 dicembre 1985
