La presente Convenzione non disciplina le vendite:

  • a)di merci acquistate per uso personale, familiare o domestico, a meno che il venditore, in un qualsiasi momento anteriore alla conclusione o al momento della conclusione del contratto, non sapesse e non fosse tenuto a sapere che tali merci erano comprate per tale uso;
  • b)all'asta;
  • c)su pignoramento o effettuata in qualsiasi altro modo per ordine del giudice;
  • d)di valori mobiliari, effetti commerciali e valute;
  • e)di navi, battelli, aliscafi o aeronavi;
  • f)di elettricita'.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;765~art2 · fonte su Normattiva