1. Il venditore deve consegnare merci la cui quantita', qualita' e genere corrispondono a quelli previsti dal contratto, e il cui imballaggio e confezione corrispondono a quelli previsti dal contratto. 2. A meno che le parti non convengano altrimenti, le merci sono conformi al contratto solo se:
- a)sono atte agli usi ai quali servirebbero abitualmente merci dello stesso genere;
- b)sono atte ad ogni uso speciale, espressamente o tacitamente portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto, a meno che risulti dalle circostanze che l'acquirente non si e' affidato alla competenza o alla valutazione del venditore o che non era ragionevole da parte sua farlo;
- c)possiedono le qualita' di una merce che il venditore ha presentato all'acquirente come campione o modello;
- d)sono imballate o confezionate secondo i criteri usuali per le merci dello stesso tipo, oppure, in difetto di un criterio usuale, in maniera adatta a conservarle e proteggerle. 3. Il venditore non e' responsabile, per quanto concerne i sottoparagrafi da a) a d) del paragrafo precedente, di un difetto di conformita' che il compratore conosceva o non poteva ignorare al momento della conclusione del contratto.
Testo vigente dal 27 dicembre 1985
