1. Il venditore deve consegnare le merci libere da ogni diritto o pretesa di terzi, fondati sulla proprieta' industriale o altra proprieta' intellettuale, di cui era a conoscenza o che non poteva ignorare al momento della conclusione del contratto, a condizione che tale diritto o pretesa siano fondati sulla proprieta' industriale o altra proprieta' intellettuale:

  • a)in virtu' della legge dello Stato nel quale le merci devono essere rivendute o utilizzate, se le parti hanno considerato al momento della conclusione del contratto che le merci sarebbero state rivendute o utilizzate in questo Stato; o
  • b)in ogni altro caso, in virtu' della legge dello Stato nel quale l'acquirente ha la sua sede di affari. 2. Nei casi seguenti, il venditore non e' tenuto all'obbligo previsto al paragrafo precedente:
  • a)se, al momento della conclusione del contratto, l'acquirente era a conoscenza o non poteva ignorare l'esistenza del diritto o della pretesa; o
  • b)il diritto o la pretesa risultano dal fatto che il venditore si sia adeguato alle tecniche, disegni, formule o altre specificazioni analoghe fornite dall'acquirente.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;765~art42 · fonte su Normattiva