Una inosservanza del contratto commessa da una delle parti e' essenziale quando causa all'altra parte un pregiudizio tale da privarla sostanzialmente di cio' che questa era in diritto di attendersi dal contratto, a meno che la parte in difetto non abbia previsto un tale risultato e che una persona ragionevole, di medesima qualita', posta nella medesima situazione, non avrebbe anche essa potuto prevederlo.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;765~art25 · fonte su Normattiva