I danni-interessi per un'inadempienza al contratto commessa da una parte sono uguali alla perdita subita ed al guadagno mancato dell'altra parte a seguito dell'inadempienza. Tali danni-interessi non possono essere superiori alla perdita subita ed al guadagno mancato che la parte in difetto aveva previsto o avrebbe dovuto prevedere al momento della conclusione del contratto, considerando i fatti di cui era a conoscenza, o avrebbe dovuto essere a conoscenza, come possibili conseguenze dell'inadempienza del contratto:
Testo vigente dal 27 dicembre 1985
