La parte che invoca l'inadempienza del contratto deve prendere misure ragionevoli, considerate le circostanze, al fine di limitare la perdita, ivi compreso il mancato guadagno, dovuto all'inadempienza. Se tralascia di farlo, la parte in difetto puo' chiedere una riduzione dei danni-interessi pari all'ammontare della perdita che avrebbe dovuto essere evitata.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;765~art77 · fonte su Normattiva